| Il DPR 462/01 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" entrato in vigore il 23/01/02, obbliga tutti i datori di lavoro a far effettuare ad Organismi Abilitati dal ministero delle attività produttive le verifiche periodiche sugli impianti di terra, sui dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e sugli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Non si tratta di una novità! In realtà, le verifiche periodiche sono obbligatorie sin dal 1955 e, fino al 23 gennaio 2002, erano affidate all' ASL /ARPA. Il Datore di lavoro si limitava a denunciare gli impianti, senza avere alcuna responsabilità se gli Organi di controllo pubblici non effettuavano né l'omologazione né le verifiche periodiche dell'impianto.
Con l'entrata in vigore del D.P.R. 462/01, il datore di lavoro ha ora l'obbligo giuridico di richiedere agli Organismi Abilitati (o all'ASLA/ARPA) la verifica periodica e la responsabilità che questa venga effettuata secondo le seguenti periodicità:
· ogni 2 anni per:
o impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti nei locali medici, nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, nei cantieri;
o impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;
· ogni 5 anni per:
o impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti in tutti
gli altri ambienti.
In caso di inadempienza sono previste sanzioni penali e/o civili. A verifica superata, l'Organismo Abilitato rilascia il relativo verbale al Datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo su richiesta agli Organi di Vigilanza. In caso di esito negativo della verifica o di modifica sostanziale dell'impianto, il Datore di lavoro è tenuto a procedere ad una verifica straordinaria. |